Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Presupposti del decreto cautelare.
- 3. Rigetto inaudita altera parte.
- 4. Le «sommarie informazioni».
- 5. Forma e regime del decreto cautelare.
- 6. Non reclamabilità del decreto. Deroghe.
- 7. La vocatio in ius: i termini per la notifica del decreto e per la data dell’udienza.
- 8. La prima udienza.
- 9. Controllo sul decreto cautelare e conseguenze della revoca.
La concessione delle misure cautelari inaudita altera parte, disciplinato in via generale dall’art. 669-sexies, cpv., c.p.c. è strumento imprescindibile di effettività della tutela, servendo a evitare che la durata del processo cautelare nuoccia – parafrasando il noto aforisma – «all’attore che ha ragione». La ovvia contropartita è la compressione del diritto di difesa del convenuto, che va riportato al ripristinato quanto prima e rende cruciali le norme di raccordo tra il momento dell’emanazione del decreto e la prima udienza. L’A. traccia un itinerario dell’istituto previsto dall’art. 669-sexies, cpv., c.p.c., con l’intento di illustrarne i principali problemi interpretativi e orientare il lettore sulle possibili soluzioni.