Sommario:
- 1. Introduzione
- 2. Ambito applicativo
- 3. Forma della domanda e costituzione delle parti
- 4. Procedimento
- 5. Sviluppi della prima udienza
- 6. Decisione e appello
- 7. In conclusione
Il legislatore della riforma processuale, nell'ottica della semplificazione ed accelerazione del giudizio di primo grado (in attuazione al criterio di delega affidato all'art. 1, comma 1, l. n. 206 del 2021), ha previsto che il processo avanti al tribunale possa essere introdotto e trattato solo in aderenza a due modalità alternative, fatta salva l'applicabilità dei riti speciali in materie specifiche (artt. 409 e 447-bis c.p.c.): in particolare, per le cause complesse, il rito ordinario di cognizione (artt. 163 ss. c.p.c.); obbligatoriamente, per le controversie meno complesse, il nuovo “procedimento semplificato di cognizione”, di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.