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Arbitrato e processo civile 31.01.2020

I limiti del sindacato della Cassazione sul giudizio di fatto

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Sommario:

  1. 1. Il sindacato della Cassazione sul giudizio di fatto sotto il vigore del codice del 1865.
  2. 2. Il vizio motivazionale come vizio di giudizio nel codice del 1942 ed il suo ampliamento con la novella del 1950.
  3. 3. L'omesso esame di fatto decisivo come unico vizio motivazionale di giudizio deducibile avverso le sentenze pubblicate a far tempo dall'11 settembre 2012.
  4. 4. La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione ed i poteri del giudice del merito nella ricostruzione del fatto.
  5. 5. Il vizio motivazionale come violazione di legge e la plausibilità della motivazione come suo requisito di esistenza.
  6. 6. Il vizio motivazionale di giudizio di cui all'art. 360, I comma, n.5 c.p.c.; i requisiti del fatto come oggetto dell'omesso esame e le modalità di formulazione del motivo.
  7. 7. Il vizio motivazionale quale vizio di attività e di giudizio.
  8. 8. Il contenuto del dovere del giudice nella ricostruzione del fatto, che se attinta in esito all'esame, anche implicito, purché plausibile, di tutti i fatti decisivi preclude alla Corte il sindacato su quella ricostruzione.
  9. 9. Il vizio del ragionamento presuntivo come violazione di legge e l'omesso esame di un fatto secondario come vizio di motivazione; differenze nella modalità di deduzione del vizio e nell'ampiezza della cognizione della Corte.
 

Sotto il vigore del cod. del 1865, nessun sindacato sul giudizio di fatto era riconosciuto alla Corte di Cassazione, che poteva soltanto dichiarare la nullità della sentenza per mancanza della motivazione (art. 517 n. 2), giungendo per tale via a cassarla.