CORTE GIUST. UE - sez. VII - 2 marzo 2017, causa C-568/15 - La nozione di “tariffa di base” di cui all'articolo 21 della Direttiva 2011/83/UE dev'essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso cd. geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno dei profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.
Note
Unione europea e diritti umani 30.06.2017
Contratti a distanza e assistenza telefonica post-vendita: un punto fermo sul divieto di tariffazione non geografica
di Giada Azadi