Trib. UE,
Lo scritto, partendo dall’analisi della decisione del Tribunale dell’UE relativa al contrasto tra la DOP Prosecco e il marchio “PriSecco”, svolge alcune riflessioni circa la portata applicativa del divieto di evocazione. Al riguardo, si pone particolare attenzione all’estensione ultramerceologica della fattispecie evocativa e al connesso profilo della reputazione di una DOP o IGP.



