Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2021, n. 21234
In tema di protezione dei dati personali, affinché ricorra la figura del “responsabile del trattamento”, in caso di proposizione di un soggetto al trattamento dei dati su incarico del “titolare”, è necessario che l'effettivo trattamento dei dati da parte del preposto si svolga nell'osservanza delle istruzioni impartite dal “titolare”, con la conseguenza che, ove non vi sia tale osservanza, il “responsabile” potrà essere riconosciuto come effettivo “titolare”, responsabile in concreto del trattamento, in ragione dell'autonomia decisionale e gestionale manifestata nell'aver disatteso le disposizioni impartite dal titolare.