Il requisito della dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale – integrativo della scriminante introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 – sussiste anche quando il malato non dipende da una macchina, ma da trattamenti sanitari realizzati con terapie farmacologiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico, senza i quali si innescherebbe un processo di indebolimento dell'organismo che lo condurrebbe inevitabilmente alla morte. Non si registrano precedenti sulla medesima questione di diritto.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 30.04.2021
La nozione di “trattamenti di sostegno vitale” dopo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale: il caso Trentini
di Viola Cappelli