TRIBUNALE DI TORINO – sez. IV – 27 aprile 2013 / 2 maggio 2013 - Grava sulla parte attrice che chiede il pagamento dell’indennizzo, la prova della verificazione del rischio assicurato quale fatto costitutivo della pretesa, e dunque la prova che la morte sia conseguita ad un infortunio accidentale, dovendo per contro escludersi l’operatività della copertura – anche ai sensi del disposto generale degli artt. 1900 e 1927 c.c. - nel caso di suicidio quale atto volontariamente diretto a provocare la morte, non qualificabile come infortunio.
Note
Banca finanza assicurazioni 03.03.2014
Il decesso del contraente assicurato a seguito di suicidio non integra il concetto d'infortunio ai fini della copertura assicurativa
di Antonio Serpetti