La recente modifica che ha interessato gli artt. 9 e 41 della Costituzione, introducendo puntuali riferimenti ad ambiente, biodiversità, tutela degli animali, pone la riflessione se possa intendersi come l'effettivo esito di un processo di innovazione capace di dare risposta a problemi emergenti nella fase di passaggio del nostro tempo, così detto di transizione, per fondare più dirette e sostanziali responsabilità anche verso le generazioni future.
La Costituzione, in effetti, non conteneva alcun riferimento diretto a situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dell'individuo e della collettività alla integrità del proprio habitat di vita posto che, al tempo della sua scrittura, altre erano le tensioni avvertite e i valori richiamati in vista di auspicati mutamenti economici e sociali dipendenti, tra l'altro, dal sostegno allo sviluppo di una società industriale, volto ad assumere come fondamento, per la massima realizzazione del pubblico interesse, la necessità di regolazione dei modi di più efficiente sfruttamento produttivo delle risorse naturali. Ciò che ha a lungo impedito una efficace azione di tutela e di gestione equilibrata del rapporto tra persona e natura, pur avvertendosi la presenza dei primi segni di compromissione e levandosi le prime allarmate denunce per la situazione ambientale, in considerazione del preminente rilievo degli interessi legati alla produzione, rispetto ad una valutazione di altri interessi in gioco (Cfr. A. Cederna, Sulla distruzione della natura in Italia, in Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. 2, Le libertà civili e politiche, Firenze, 1969, 53.).
Per rispondere sia pure in breve occorre, dunque, partire da due premesse. La prima riguarda la fissazione temporale del campo di indagine perché anche un esame sommario dei processi di produzione normativa segnala il successivo ingresso di principi e valori sovra ordinati che hanno indotto a spostare gradualmente indirizzi e direttrici di intervento in campo economico e di assetto del territorio in funzione della tutela e della promozione. La seconda accentua, invece, la portata dello specialismo giuridico che attraverso l'eco di opinioni diffuse presso gruppi socialmente omogenei e portatori di modelli settoriali contribuisce a ridurre la forza di sistema che la costruzione organica e razionale del testo costituzionale possiede.
Alla luce di una più approfondita e meditata prospettiva di lettura, capace di sfruttare alcuni ben precisi appigli, punto di partenza obbligato sono state subito le norme degli artt. 9 e 32, che pongono, sul piano dinamico, l'intervento per il paesaggio e, rispettivamente, per l'ambiente salubre come i due cardini delle risposte che i pubblici poteri erano chiamati a formulare di fronte alle richieste proprie di una società complessa, la quale cominciava ad assumere come valore rilevante l'insieme delle condizioni oggettive esterne favorevoli alla vita umana (In questo senso, si veda A. Predieri, voce «Paesaggio», in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981, 510 nonché M. Luciani, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. e soc., 1980, 794). Inoltre, è stato messo in evidenza come la recezione della componente ecologica nel procedimento interpretativo, prospettava soluzioni nuove ed originali attraverso «una rilettura … anche degli artt. 2, 3, 41, 42 e 44 per cogliere le linee di un'interpretazione evolutiva che, alla luce della presa di coscienza di una nuova etica sociale e di un nuovo principio di solidarietà ambientale, possa dare alla vigente normativa ambientale interna e comunitaria un'unità sistematica, un fondamento e una dignità di diritto alla legislazione esistente, per sua tendenza frammentaria» (Così G. Galloni, Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente, Napoli, 1999, 30).
D'altra parte, il termine ambiente è entrato nell'uso comune da diverse discipline non giuridiche, quando episodi e fatti di degrado ed inquinamento hanno iniziato ad essere avvertiti in modo allarmante, ponendo la questione della compatibilità tra decisioni individuali ed altri interessi di portata generale e radicando la richiesta di dotarsi di strumenti di controllo, nel passaggio da una situazione di risorse abbondanti ad una di risorse scarse (Sui presupposti per l'intervento dell'ordinamento giuridico a tutela dell'ambiente cfr. P. Maddalena, Il diritto inviolabile dell'uomo, in Cons. St., 1995, II, 1900, il quale si riferisce a due condizioni: «una condizione di ordine etico ed una di ordine economico. L'etica e l'economia, infatti, sono, per così dire, le due sponde lungo le quali scorre il piano del giuridico»). I momenti dell'intervento pubblico si sono frazionati in modo disarticolato, intorno a molteplici settori ciascuno individuabile, ai fini dello specifico regime giuridico, per la competenza del relativo apparato e si è posto anche il problema del fondamento della legittimazione del giudice quando, di fronte all'emergere di conseguenze impreviste rispetto a modi tradizionali di sfruttamento delle risorse, ha assunto compiti promozionali di conservazione e di tutela in sede di soluzione dei conflitti meramente individuali (Cfr. M. Bessone e V. Roppo, Diritto soggettivo alla «salute», applicazione dell'art. 32 della Costituzione ed evoluzione della giurisprudenza, in Pol. dir., 1974, 766).
Ciò che sembra aver a lungo condizionato l'orientamento della ricerca appare, dunque, l'accreditamento ad una nozione tipicamente polisensa, in una società variamente articolata come la nostra, in cui alla diffusione dei modi di vita corrisponde una molteplicità di luoghi che segnano le condizioni oggettive esterne entro le quali la persona è chiamata quotidianamente ad operare. Ed è appunto Nicolò Lipari a sottolineare l'ampio spettro di possibili significati: «dall'ambiente come insieme delle condizioni naturali che individuano un certo standard climatico e meteorologico o come complesso delle risorse fisiche che l'uomo ha bisogno di disciplinare e di organizzare per la soddisfazione di suoi essenziali bisogni materiali, all'ambiente come assetto territoriale, come morfologia dei tipi di insediamento che designano un certo habitat o che individuano i possibili centri di attrazione demografica ed economica; dall'ambiente come criterio di determinazione dei modi storici nei quali si vanno concretamente organizzando le esigenze di lavoro, di svago, di liberazione o di compressione dell'individuo, all'ambiente come indice riassuntivo dei fattori che influenzano il benessere biologico e psichico dell'uomo e che quindi concorrono a promuoverne o a comprometterne la salute» (Così l'A., Il problema dell'uomo nell'ambiente, in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Bari, 1974, 21).
L'una e l'altra annotazione servono, perciò, a risolvere la (falsa) alternativa: se si possa, cioè, continuare a aderire ad una interpretazione ricognitiva (e flessibile) delle norme costituzionali o, al contrario, individuare una vera svolta risalente alle modifiche segnalate in modo da aprire la porta ad una interpretazione riformatrice (e rigida), così da impostare programmi di ampio respiro e obiettivi finora non perseguibili.
Attratta dalla esigenza di elaborare una nozione tecnicamente valida da utilizzare per la comprensione dei dati variamente emergenti dalla realtà e per la identificazione degli interessi da tutelare, è, tuttavia, la Corte costituzionale, ad aver fornito la precisazione dei rapporti tra diritto ed ambiente.
Appare lontana la registrazione, nel repertorio della Corte, ma ancora intatta nella sua intensità espressiva, la decisione (22 maggio), 18 maggio 1987, n. 210, intesa a sottolineare lo sforzo di offrire un riconoscimento alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse generale della collettività, che necessità di interventi improntati ad una visione unitaria per «la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (area, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni».
Per questo sembra che la modifica della Costituzione appena introdotta serva piuttosto quale alibi ad un vuoto di idee e di strategie della classe politica; mentre la sistematicità dell'impianto costituzionale ha già ampiamente consentito di allestire l'individuazione di un disegno di lungo respiro, facendo giocare agli interessi ambientali un ruolo centrale nel bilanciamento degli interessi. E l'urgenza dei problemi ha spinto, a mano a mano, il legislatore a rendere organiche le condizioni di intervento.
Tra i provvedimenti che possono essere citati, si segnala il decreto legislativo n. 152 del 2006, così detto codice dell'ambiente, che annuncia l'obiettivo primario della promozione dei livelli di qualità della vita attraverso la leva della salvaguardia e del miglioramento dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Attraverso una articolazione di trecentodiciotto previsioni (con numerazione multipla) e una lunga lista di allegati si dispone il richiamo a principi generali adottati in attuazione degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione oltre che agli obblighi internazionali e del diritto unionale. E neppure può essere omesso il riferimento alla legge n. 68 del 2015 sui così detti eco-reati, che sanziona la compromissione e il deterioramento di acqua, aria, suolo e sottosuolo insieme ad ecosistemi, biodiversità, flora e fauna da riguardare a livello di un bene pubblico di cui occorre salvaguardare la comune e universale fruibilità.
In sintesi, sembra che la modifica in esame oltre ad essere tardiva rispetto al fervente dibattito culturale aperto a partire dagli anni 70 (Il rinvio è a M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. publ., 1973, 23 e ancora Id., Primi rilievi sulle nozioni di gestione dell'ambiente e di gestione del territorio, ivi, 1975, 479), non si traduca in istituti di valore (ancora) inespressi nel disegno costituzionale, sebbene possa servire a costituire un più comodo aggancio alle scelte tecniche di natura occasionale del legislatore. Ma allo stesso tempo occorre avvertire il rischio che, nella prassi, possa essere sconvolto il difficile equilibrio tra ambiente e sviluppo che deve far salvi i valori contenuti nella prima parte della stessa Costituzione.
La parola torna, dunque, al legislatore nella attività formativa di nuove norme attuabili alla luce dei vincoli ecologici anche allargando lo sguardo oltre la prossimità temporale per tentare di scoprire una soggettività di ampiezza transgenerazionale. E il quadro di riferimento non si riduce alle semplificazioni appena generate tramite le modifiche apportate ai citati artt. 9 e 41, richiedendo uno svolgimento delle libertà indispensabili della persona (anche non esistente) in un quadro irrinunciabile di schemi di azioni coerenti con la condizione di esistenza della società e il funzionamento dell'economia.
Il programma costituzionale non è mai un sistema chiuso e il punto di partenza per qualsiasi innesto successivo sarà quello di fornire ai rapporti economici e sociali una robusta intelaiatura normativa al riparo di ordini di precedenza, prestando attenzione alla molteplicità dei formanti dell'ordinamento. Ma comporre gli interessi in conflitto sarà forse più difficile di fronte al moltiplicarsi dei casi di concorrenza come ricorda ancora la Corte costituzionale nella più recente decisione (9 aprile 2013) 15 maggio 2013, n. 85 secondo cui: «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri… se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».
L'opera innovativa del legislatore porterà, dunque, i suoi frutti sani solo se saprà venire a contatto con il sistema reale e con i problemi che si formano nella vita comune e che, per la loro dimensione, richiedono una adeguata conoscenza e un significativo confronto con gli altri interessi e valori che coabitano nel medesimo ambito, dalla politica all'economia, dall'etica alla scienza e alla tecnologia secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in grado di escludere il sacrificio del loro nucleo essenziale. Sarà, perciò, necessario interloquire con la società trovando i meccanismi congeniali a delineare l'investitura dei soggetti a vocazione intergenerazionale e formulare apposite procedure deliberative riguardanti decisioni i cui effetti ricadono nel futuro.
Tuttavia, non si è mai avvertita alcuna sordità rispetto ad un lungo processo di cambiamento della società, sia riconoscendo i fallimenti del mercato che consolidando l'area dei diritti della personalità, nella direzione del superamento progressivo dell'indifferenza verso la neutralità dei termini costituzionali e con l'arricchimento disciplinare delle ragioni di progresso.