Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. L’iter del procedimento. - 2.1. I fatti. - 2.2. Il giudizio di primo grado. - 2.3. La questione centrale del ricorso per Cassazione: “funzione istituzionale del registro delle imprese e protezione dei dati personali”. - 2.4. La posizione assunta dalla Cassazione.
- 3. Il quadro normativo europeo di riferimento. - 3.1. Il quadro normativo interno: funzione e caratteri della pubblicità del registro delle imprese. - 3.2. Il quadro normativo interno: informazioni oggetto di pubblicità e diritto alla protezione dei dati personali. - 3.3. Le regole generali per il trattamento dei dati personali.
- 4. Pubblicità commerciale: una funzione scevra da vincoli temporali.
- 5. Funzione sociale dei dati personali oggetto di pubblicità commerciale.
L’individuazione della portata applicativa del diritto alla protezione dei dati personali, diritto fondamentale della persona sancito espressamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, a livello interno, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, sul regime di pubblicità del registro delle imprese non è operazione delle più semplici. Si tratta, infatti, di riflettere sulla finalità del registro delle imprese, domandandosi se questa possa dirsi esaurita al raggiungimento di un dato momento temporale che segna la (ri)acquisizione del carattere prevalente del diritto all’autodeterminazione informativa del soggetto i cui dati personali sono stati oggetto di pubblicità, con la conseguente pretesa di chiederne la cancellazione.