Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. La Direttiva europea e la disciplina positiva italiana in materia di responsabilità dell’ISP che svolge attività di hosting.
- 3. La giurisprudenza italiana, con alcuni accenni agli orientamenti della Corte di Giustizia: “leading cases”.
- 4. Conclusioni.
L’Internet Service Provider è un soggetto che, nel linguaggio della Direttiva europea in materia, fornisce servizi della società dell’informazione nel mondo del Web. La disciplina normativa è datata al livello europeo al 2000 e al livello italiano al 2003. Si tratta perciò di un quadro legale che potrebbe dirsi ormai obsoleto, tenendo in considerazione il continuo sviluppo e l’evolversi del Web e delle problematiche ad esso connesse. L’inadeguatezza della normativa in questione è pacificamente dimostrabile attraverso un’analisi della figura di hosting provider tramite alcune importanti decisioni giurisprudenziali sul punto. La giurisprudenza è infatti arrivata, specialmente negli ultimi anni, ad effettuare una differenziazione all’interno della figura stessa di hosting, suddividendo questa tipologia di ISP in hosting “attivo” e “passivo”. In questo modo è stata creata una figura di provider del tutto peculiare, non prevista né dalla Direttiva, né dal Decreto legislativo. Ciò, a dimostrazione del fatto che l’incessante evoluzione di Internet ha fatto sì che le attività svolte dall’ISP mutassero. Tali attività non sono, forse, più individuabili limitatamente alla triade contenuta nella Direttiva 2000/31/CE, né a quella del Decreto legislativo n. 70 del 2003.