Note

Società e concorrenza 20.06.2019

Sulla crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

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Le società a partecipazione pubblica cui è conferito lo svolgimento di un pubblico servizio – cd. società in house providing – sono sottoposte al fallimento al pari di ogni altra società per azioni che superi le soglie di cui all'art. 1 l.fall., non rilevando in alcun modo la natura di interesse generale dell'attività esercitata, l'espletamento della quale non è idoneo ad impedire l'acquisto della qualifica di imprenditore commerciale dell'ente responsabile. Per il legislatore, invero, non esiste nel nostro ordinamento alcun tertium genus di società, oltre le società private e gli enti pubblici economici cui applicare uno speciale statuto. Le società in house che hanno la veste di società per azioni, in quanto imprenditori commerciali, assumono pertanto tutti i rischi connessi alla loro insolvenza, non sussistendo, del resto, alcuna incompatibilità tra la realizzazione di interessi pubblici essenziali e le conseguenze dell'assoggettamento dell'ente affidatario al fallimento e alle altre procedure concorsuali.