Il “pactum fiduciae” con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta “ad substantiam”. Pertanto, in tema di società di persone, qualora il patto fiduciario comporti assieme al trasferimento della quota societaria anche il trasferimento di beni immobili, la prova dello stesso non può essere fornita indirettamente attraverso altri documenti o mediante prova testimoniale, essendo necessaria la prova scritta del “pactum fiduciae” intercorso fra le parti.
Note
Società e concorrenza 16.01.2020
Società di persone: forma dell'accordo di intestazione fiduciaria della quota
di Francesca Rinaldi