TRIBUNALE DI NAPOLI - sez. III - 25 giugno 2015 - Nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata esperita dalla Curatela fallimentare, i danni, in mancanza delle scritture contabili, devono essere quantificati in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Note
Società e concorrenza 03.11.2015
Osservazioni in tema di responsabilità dell’organo gestorio e quantificazione del danno in assenza di scritture contabili
di Mario Passaretta