Non sussiste alcun antagonismo tra il mancato esercizio dell'opposizione dei creditori alla riduzione del capitale sociale ex art. 2482, comma 2, c.c. e lo statuto di informazione che va assicurato, anche d'ufficio, agli stessi creditori, costituiti in comunità concorsuale per effetto della domanda di concordato ex art. 161 l. fall. Ne consegue che il debitore concordatario deve dare conto nella sua proposta delle operazioni che, causalmente ed in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione giudiziale della crisi, hanno condotto alla entità ed alla composizione finale del suo patrimonio, onde evitare l'applicazione dell'art. 173, comma 1, l. fall.
Note
Società e concorrenza 16.03.2018
Mancata opposizione dei creditori ad una riduzione reale del capitale sociale di una s.r.l.
di Patrizia Santangelo