La clausola contenuta nello statuto di una s.p.a non quotata che stabilisce un termine di durata eccessivamente lungo, nello specifico fissato all'anno 2100, è soggetta alla disciplina inderogabile dettata per le società costituite a tempo indeterminato che consente il recesso ad nutum con un preavviso di almeno 180 giorni. L'intervenuta modifica statutaria del termine è ininfluente, in quanto la causa legittimante l'esercizio del diritto va individuata in relazione alla versione dello Statuto in vigore al momento del fatto.
Note
Società e concorrenza 15.11.2019
L'eccessiva durata della società per azioni
di Luca Sicignano