TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - sez. II - 16 giugno 2015, n. 964 - Nel corso del giudizio intentato da un soggetto per il recupero di un compenso professionale, la società convenuta trasferisce l’azienda a una società di nuova costituzione e viene successivamente messa in liquidazione. Dopo aver ottenuto una sentenza favorevole, il creditore notifica l’atto di precetto alla cessionaria, la quale tuttavia propone opposizione ritenendo di non essere responsabile. La sentenza che si vorrebbe eseguire, secondo l’opponente, era stata resa nei confronti di un altro soggetto e, in ogni caso, il debito in questione non risultava dai libri contabili della cedente. Il Tribunale, dopo aver preso atto della correttezza in astratto delle ragioni della cessionaria, perviene al rigetto dell’opposizione, facendo ricorso al principio dell’abuso del diritto invocato dalla difesa dell’opposto.
La pretesa del cessionario di limitare la sua responsabilità relativamente al credito non risultante dalle scritture contabili, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., configura un esercizio abusivo del suo diritto previsto dall’indicata disposizione, ove la cessione dell’azienda da parte di una società, successivamente posta in liquidazione, in favore di un’altra di nuova costituzione, con compagine sociale del tutto o quasi coincidente con la prima, abbia come finalità unica e decisiva quella di rendere inesigibili i crediti vantati dal terzo nei confronti del soggetto cedente.