Cass., sez. I,
La Cassazione torna sul tema dell’efficacia del recesso del socio di società di capitali, riaffermando la tesi dell’immediata efficacia risolutiva della dichiarazione di recesso, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale nel momento in cui è portato a conoscenza della società. Da tale momento, il socio che ha esercitato il recesso perde i diritti (patrimoniali e amministrativi) connessi alla partecipazione sociale, salvo che, entro il termine di novanta giorni, intervenga una deliberazione di revoca o di scioglimento della società. In questo caso, il socio receduto riacquista, con efficacia retroattiva, lo stato di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., le deliberazioni medio tempore adottate. Tale decisione merita di essere condivisa ed apprezzata, anche per il coordinamento tra l’efficacia immediata del recesso e la tutela processuale del socio receduto.



