CORTE APP. MILANO, 16 maggio 2012 - La stipula del contratto di commissione infragruppo, quando non incide sulla struttura produttiva e sull’organizzazione delle società appartenenti al gruppo, ma determina una mera riorganizzazione del sistema delle vendite, non deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci, bensì comporta l’obbligo per gli amministratori di fornire un’adeguata motivazione delle scelte di gruppo operate; inoltre, non produce un danno al valore ed alla redditività della partecipazione della società sottoposta a direzione e coordinamento, quando comporta una razionalizzazione dei rapporti infragruppo, mantenendo all’interno del gruppo i proventi di commissione, precedentemente girati a favore di mediatori terzi, senza realizzare alcuna esternalizzazione di fasi del processo produttivo.
Note
Società e concorrenza 16.09.2014
Il contratto di commissione infragruppo
di Stefania Antonucci