L'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale fissa, in modo intangibile, le modalità di soddisfacimento dei creditori concorsuali nei termini di cui alla proposta di concordato approvata, individuando in particolare, in caso di scissione parziale proporzionale eseguita successivamente all'omologazione, quale delle società risultanti dalla riorganizzazione sia tenuta a provvedere, in via esclusiva, al soddisfacimento di una determinata classe di creditori. Pertanto, al fine di garantire il principio di par condicio creditorum, nonché la fattibilità economica del piano concordatario, il creditore non può far valere, ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., la responsabilità patrimoniale solidale della scissionaria, se non dopo l'eventuale risoluzione del concordato stesso, con conseguente dichiarazione di fallimento della società scissa.
La risoluzione del concordato, infatti, considerata l'irreversibilità degli effetti della scissione, opera sul piano della immediata e integrale esigibilità dei crediti vantati sia nei confronti della società originariamente ammessa al concordato, e successivamente fallita, sia nei confronti di tutte le società risultanti dalla scissione, secondo le regole generali previste dal codice civile