Cass., sez. II,
La Corte di Cassazione, con ordinanza 10 luglio 2024, n. 18903 , rileva un contrasto giurisprudenziale circa l'esatta qualificazione dell'operazione di finanziamento finalizzata al ripianamento di precedenti passività, cosiddetto “mutuo solutorio”. Talune sentenze rilevano che il mero accredito sul conto corrente al quale fa seguito l'immediata riappropriazione autonoma delle somme da parte della banca mutuante soddisfa il requisito della traditio, secondo l'odierna concezione di immediata disponibilità giuridica. Di contrario avviso parte della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nel caso di specie viene in rilievo un'operazione meramente contabile di dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nello schema del mutuo ipotecario, configurandosi piuttosto un pactum de non petendo ad tempus, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.



