Cass., sez. I, ord.
Nei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la previsione delle clausole anatocistiche che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca richiede l'espressa approvazione del correntista secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, della delibera CICR, non essendo sufficiente né una modifica unilaterale disposta dall'ente creditizio, né la circostanza che le condizioni anatocistiche stabilite in precedenza siano state applicate de facto, stante la nullità che inficia le relative clausole.



