L'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente, l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dalll'art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall'accipiens dopo che egli l'abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice (massima ufficiale).
Note
Obbligazioni e contratti 21.09.2022
Sull'azione esperibile dall'erede in caso di “svuotamento” del conto corrente da parte del rappresentante apparente
di Massimo D'Auria