La disposizione dettata dall'art 1956 c.c., in quanto diretta espressione del principio generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti, è applicabile anche ad una garanzia non accessoria, che limiti la proponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al rapporto garantito ma non anche delle eccezioni che trovano la propria fonte nel rapporto tra creditore e garante.
Note
Obbligazioni e contratti 28.01.2021
Sull'applicabilità dell'art. 1956 c.c. alle garanzie sprovviste del carattere dell'accessorietà
di Emilie Tore