TRIBUNALE DI FIRENZE
Nel caso in cui due fideiussioni presentino tra loro un collegamento determinato dalla comune, anche se non contestuale, consapevolezza dei fideiussori di garantire il medesimo debito e lo stesso creditore, al garante che ha pagato per l'intero spetta l'azione di regresso nei confronti dell'altro fideiussore, trovando applicazione la disciplina della confideiussione di cui agli artt. 1946 e 1954 c.c.