CASS. CIV. - sez. III - 22 maggio 2015, n. 10546 - Il rimedio dell’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. postula la ricorrenza di due condizioni: l’inadempimento della controparte e l’offerta di eseguire la propria prestazione nei modi di legge (o la sua effettiva esecuzione). L’inadempimento dell’obbligazione del promittente alienante risulta configurabile ancorché il termine per la stipula del definitivo non sia spirato e tuttavia la parte abbia assunto condotte incompatibili con la volontà di adempiere. L’offerta di eseguire la prestazione costituita dal pagamento del prezzo deve assumere i contorni dell’offerta formale solo laddove essa sia esigibile alla data della proposizione della domanda (e nella misura in cui essa sia esigibile in tale data), diversamente essendo sufficiente un’offerta nei modi d’uso o la semplice deduzione della volontà di adempiere formulata dalla parte o dal suo procuratore.
Note
Obbligazioni e contratti 07.09.2015
L’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita: l’esigibilità dell’obbligazione pecuniaria e l’inadempimento all’obbligazione a contrarre
di Francesco Lupia