CASS. CIV. - sez. un. - 5 ottobre 2015, n. 19785 - Qualora l'utilizzatore riceva dal fornitore un bene viziato inidoneo all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui il vizio si manifesti prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui emerga successivamente: nel primo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'esistenza del vizio, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo dovuto al fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del prezzo; nel secondo caso l'utilizzatore ha azione diretta per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente ha il medesimo dovere di cui alla situazione precedente. È comunque salva la possibilità di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno.
Note
Obbligazioni e contratti 07.06.2016
Le Sezioni Unite e gli strumenti di tutela dell'utilizzatore nel leasing
di Nicola Rumine