In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determinerà la nullità di esso; resta, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico perseguito dalle parti.
Note
Obbligazioni e contratti 11.02.2019
Il contratto di mutuo fondiario erogato in misura superiore al limite di finanziabilità è affetto da radicale nullità
di Maurizio Fusco