CASS. CIV. - sez. III - 20 maggio 2015, n. 10282 - Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa locata costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato.Nel caso in cui il conduttore abbia in contratto riconosciuto il bene locato idoneo all'uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, è irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte dello stesso conduttore.
Note
Obbligazioni e contratti 26.11.2015
I vizi della cosa locata: la nozione di facile riconoscibilità e la validità della dichiarazione c.d. “visto e piaciuto” fra volontà reale e clausole di stile
di Francesco Lupia