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Obbligazioni e contratti 04.03.2016

Notazioni sul contratto del falsus procurator

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Sommario:

  1. 1. Il fondamento normativo.
  2. 2. Falsus procurator e rappresentanza apparente: gli elementi distintivi.
  3. 3. Sulla sorte del contratto del falsus procurator.
  4. 4. (Segue): a) inesistenza o invalidità?
  5. 5. (Segue): b) annullabilità o inefficacia?
  6. 6. Sull’ipotesi del negozio a formazione successiva.
 

A mente dell’art. 1398 c.c., falsus procurator è colui che, agendo in nome altrui, pone in essere un’attività negoziale senza averne potere o esorbitando dai limiti delle facoltà conferitegli (art. 1711 c.c.). È tale anche chi, inizialmente investito di poteri, al compimento dell’atto negoziale ne risulti sfornito, come avviene nei casi di cessazione del potere rappresentativo (art. 1397 c.c.) ovvero di revoca della procura (art. 1396 c.c.) o del mandato (artt. 1722 ss. c.c.).