CASS. CIV. - sez. un. - 3 giugno 2015, n. 11377 - Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa.
Note
Obbligazioni e contratti 29.10.2015
Il difetto di rappresentanza al vaglio delle Sezioni unite: la deduzione dell’inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator è una mera difesa
di Giovanna Marchetti