Sommario:
- 1. La disciplina europea di tutela del consumatore nei contratti a distanza.
- 2. Il fenomeno disciplinato dalla direttiva 2011/83 e dal d.lgs. n. 21 del 2014 di attuazione.
- 3. Gli obblighi informativi ed i requisiti formali a tutela del consumatore.
- 4. La riformulazione della disciplina del recesso penitenziale.
- 5. L’ulteriore disciplina di tutela del consumatore nei contratti a distanza.
La disciplina di tutela del consumatore nei contratti a distanza – a livello europeo e nazionale – si è articolata, come noto, su di un duplice piano: da un lato, l’eliminazione o riduzione delle asimmetrie informative esistenti tra le parti; dall’altro, la concessione di un diritto di recesso penitenziale al consumatore, cui l’innalzamento del livello di informazione di questi è funzionale. Tale approccio emerge con chiarezza negli interventi del legislatore europeo, nel 1997 prima, e nel 2011, poi. Un primo specifico intervento europeo di tutela del consumatore on line si è avuto infatti con la direttiva 20 maggio 1997, n. 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, attuata dal legislatore interno con il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 poi trasfuso nel Codice del consumo. Il secondo e più recente intervento europeo è del 2011, con la direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011, di recente attuata con il d.lgs.21 febbraio 2014, n. 21, che ha sostituito gli artt. 45-67 del codice del consumo.