Sommario:
- 1. Definizione.
- 2. Incidenza del mutuo dissenso.
- 3. Natura giuridica: opinioni dottrinarie.
- 4. Mutuo dissenso ed effetti retroattivi.
- 5. Ambito applicativo del mutuo dissenso: in particolare, i contratti ad effetti reali.
- 6. I requisiti del contratto di mutuo dissenso.
- 7. La forma.
- 8. La trascrizione.
- 9. Effetti del mutuo dissenso.
- 10. Ulteriori aspetti d’interesse
Con il lemma «mutuo dissenso», in diritto privato, si è soliti indicare l’atto con il quale due parti, di comune accordo, decidono di sciogliere un contratto che avevano, tra loro, precedentemente concluso. I referenti normativi di questa figura vengono rinvenuti, principalmente, negli artt. 1321 e 1372 c.c. La prima norma, estende la nozione di contratto anche a quell’accordo con cui le parti estinguono tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, testimoniando il fatto che un contratto può essere rivolto anche all’eliminazione, e non solo alla costituzione, di relazioni giuridiche. La seconda sancisce che lo stesso «non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge».