CASS. CIV. - sez. lav. - 13 dicembre 2016, n. 25553 - In tema di licenziamenti collettivi, l'art. 5 l. n. 223 del 1991 stabilisce che i lavoratori da licenziare vadano individuati in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati ovvero, in mancanza di tali accordi, nel rispetto dei seguenti tre criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive e organizzative. La regola del concorso, se impone al datore di lavoro una valutazione globale di detti criteri, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di questi criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive (essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale) sempre che una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie.
Note
Lavoro 11.07.2017
Prevalenza delle esigenze tecnico-produttive e organizzative tra i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nelle procedure di licenziamento collettivo
di Ida Ponticelli