TRIBUNALE DI ROMA – sez. lav. – 20 luglio 2016 (ord.) - Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Ciò in virtù del doppio richiamo dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale.
Note
Lavoro 13.01.2017
Licenziamento collettivo e limitazione dell'ambito di riferimento ad un settore aziendale
di Giovanni Saracino