TRIBUNALE DI PERUGIA - sez. lav. - 11 luglio 2014 (ord.) - Affinché l’accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo sani i vizi della comunicazione di apertura, di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 223 del 1991, è necessario che siano coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali o tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (massima).
I vizi della comunicazione di apertura, di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 223 del 1991 non sono sanati automaticamente dalla conclusione di un accordo sindacale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Al contrario, affinché si verifichi l’effetto sanante, occorre una chiara volontà negoziale di esaminare e colmare la lacuna o convalidare quell’aspetto della procedura difforme dall’archetipo che lo regola (massima).
Il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere di indicare i criteri di scelta del personale in esubero, nonché di spiegarne le modalità attuative, costituisce “violazione dei criteri di scelta”, dovendosi, quindi applicare il regime di cui al quarto comma dell’art. 18, l. n. 300 del 1970 (massima).