CASS. CIV. - sez. lav. - 21 aprile 2016, n. 8068 - La breve annotazione segnala il principio affermato dalla decisione in epigrafe con cui la Suprema Corte di Cassazione – quale precedente assoluto a quanto consta – ammette che il distacco del lavoratore tra aziende facenti parte di un gruppo integrato di imprese è legittimato da un presunzione “iuris et de iure” dell’interesse dell’impresa distaccante in quanto il “collegamento funzionale tra le imprese” comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade “nei contratti di rete tra imprese”.
In tale condizione, infatti, secondo la sentenza in argomento, trova applicazione la disciplina legale del distacco “semplificato” prevista allorquando la fattispecie si realizzi tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete.