TRIBUNALE DI MONZA – sez. II – 5 dicembre 2016, n. 396 - L'assegno di natalità, previsto dalla legge n. 190 del 2014, può essere legittimamente concesso solo in presenza di taluni requisiti, tra cui figura il permesso di lungo soggiorno per cittadini extracomunitari: la ratio sottesa alla normativa in questione consiste nell'individuare un criterio di selezione nella concessione del beneficio che garantisca una corretta allocazione delle risorse disponibili; tale criterio deve essere equo e non discriminatorio. Per tale ragione l'organo giudicante ritiene che le amministrazioni resistenti abbiano negato alla ricorrente la provvidenza richiesta in conformità alla legge che, difatti, subordina la prestazione previdenziale in oggetto al possesso del permesso di lungo soggiorno. Data la condotta conforme alla legge, il comportamento della p.a. non può essere considerato “oggettivamente discriminatorio”. Il principio di diritto formulato dal Tribunale di Monza consiste, dunque, nel considerare legittima la circostanza che l'assegno di natalità venga concesso solo a chi abbia stretto solidi legami con il territorio italiano e sia, peraltro, in grado di contribuire alla fiscalità generale.
Note
Lavoro 17.03.2017
Assegno di natalità: legittimo subordinarlo al possesso del permesso di lungo soggiorno?
di Marzia Federica Cannito