Sommario:
- 1. La tutela economica della prole tra il riordino della materia operato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e la (ri)delineata disciplina delle garanzie del credito del beneficiario dettata dall’art. 3, comma 2, della l. 10 dicembre 2012, n. 219.
- 2. La tenuta dei principi di continuità e proporzionalità.
- 3. La modalità ordinaria di contribuzione.
- 4. I criteri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento.
- 5. (Segue): le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 6. (Segue): le attuali esigenze del figlio.
- 7. (Segue): il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 8. (Segue): i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
- 9. (Segue): i compiti domestici e di cura.
- 10. Le spese straordinarie.
- 11. Il mantenimento del figlio maggiorenne.
- 12. Gli strumenti di tutela del credito del figlio beneficiario disciplinati dall’art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012.
- 13. (Segue): l’imposizione della garanzia reale o personale, il sequestro, l’ordine di adempimento a carico del terzo e l’ipoteca.
- 14. La tutela prevista dall’art. 12-sexies della l. n. 898 del 1970 e dall’art. 709-ter c.p.c.: profili sanzionatori dell’inadempimento degli obblighi patrimoniali.
Il riordino della disciplina della filiazione operato dal d.lgs. n. 154 del 2013 costituisce l’occasione per ripercorrere le regole che più specificamente riguardano la tutela economica della prole nella crisi della famiglia oggi collocate nel nuovo Capo II del Titolo IX del Codice civile agli artt. 337-bis-337-octies. La riflessione si sofferma sui principi ordinanti la materia (continuità e proporzionalità) e sulle modalità della contribuzione, esaminando i singoli criteri per la quantificazione dell’obbligo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Apposito spazio è dedicato alle spese straordinarie, da ultimo oggetto di interessanti pronunce della Suprema corte. Infine, l’attenzione è rivolta alla disciplina degli strumenti di garanzia del credito del beneficiario che risulta (ri)delineata dall’art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012 al fine di assicurarne l’accesso alla prole senza alcuna distinzione, in ossequio al principio di unicità dello status di figlio.