In caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale lo schema di decreto, ad oggi, prevede che il rapporto di lavoro è sospeso per quattro mesi e che, alla scadenza di tale termine, in mancanza di diverse iniziative da parte del curatore (subentro o eventuale risoluzione), quel rapporto è risolto di diritto con effetto dalla apertura della procedura e diritto al preavviso (da intendersi come credito anteriore alla liquidazione).