Sommario:
- 1. Le prime pronunce: il regime intertemporale.
- 2. Le prime pronunce: il danno complementare.
- 3. L'interpretazione costituzionalmente orientata.
Cominciano a formarsi i primi indirizzi giurisprudenziali sulle innovazioni apportate, in occasione della Finanziaria 2019, agli artt. 10 e 11 T.U. sugli infortuni e malattie professionali, d.P.R. n. 1124 del 1965.
Com'era ovvio, il primo profilo interessato è quello intertemporale, essendosi posto immediatamente – su impulso del datore di lavoro convenuto od anche d'ufficio (come nel caso deciso dalla S.C., v. punto 19 della sentenza, da parte di un collegio della Sez. lavoro assai autorevole ed all'evidenza desideroso di rendere un landmark case) – il quesito circa l'applicabilità immediata della novellazione. Al riguardo è arrivato, puntuale, il riconoscimento di come – ove si riconnetta all'intervento legislativo una portata rivoluzionaria delle prospettive di ristoro del danno differenziale a vantaggio del lavoratore infortunato – non vi sia spazio per ipotesi di operatività retroattiva, ma solo in relazione ai sinistri verificatisi od accertati (in caso di patologie lungolatenti) successivamente all'entrata in vigore della normativa novellata.