CASS. CIV. - sez. I - 9 giugno 2015, n. 11890 - La situazione di abbandono ex art. 8 l. n. 184 del 1983 deve ritenersi sussistente allorquando, a prescindere dalla disponibilità dei prossimi congiunti ad occuparsi del minore, difettino significative relazioni affettive di quest'ultimo con la famiglia d'origine.
Nella valutazione della condizione di abbandono il giudice del gravame, una volta disposto l'ascolto del minore, non può prescindere dalle relative risultanze.