CASS. CIV. - sez. I - 30 giugno 2014, n. 14794 - Il bilanciamento tra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio, proponendo l'azione di impugnazione, e l'interesse degli eredi a far valere l'incapacità del medesimo allo scopo di ottenere l'annullamento del matrimonio, con indubbi riflessi nei loro confronti sia sul piano personale che su quello patrimoniale, è rimesso alla valutazione del legislatore, che in modo non irragionevole ha ritenuto preminente l'esigenza di tutela della autodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 120 e 127 c.c., per violazione dell'art. 3 Cost., nella interpretazione per cui sarebbe precluso agli eredi l'impugnazione del matrimonio contratto dal loro congiunto in stato di incapacità di intendere e volere, è quindi manifestamente infondata, stante la ragionevolezza della scelta legislativa.
Note
Famiglia e successioni 24.06.2015
Il matrimonio dell’incapace naturale: gli eredi non sono legittimati all’azione di annullamento
di Elisa Sgubin