Il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia già stata proposta.
Note
Famiglia e successioni 15.09.2021
Allontanamento dalla residenza familiare e addebito della separazione: la Cassazione chiarisce i profili probatori
di Ilaria Speziale