La decisione delle Sezioni Unite opera una rilettura dell’art. 5, comma 6, l. div. che, senza disconoscere l’esigenza di valorizzare il principio dell’autoresponsabilità del richiedente, ribadisce la fondamentale rilevanza del “valore” della solidarietà post-coniugale e dell’assegno divorzile quale strumento che, ponendosi nell’alveo dell’art. 29 Cost., assolve ad una funzione perequativa e riequilibratrice. Questa nuova prospettiva - nella quale assume una rilevanza preminente la “valutazione integrata” degli “indicatori contenuti nell’incipit” dell’art. 5, comma 6, l. div. alla luce della durata del matrimonio – consente da una parte di conferire all’assegno divorzile una maggiore “elasticità”, ma dischiude, dall’altra questioni particolarmente complesse verosimilmente destinate a costituire oggetto, nel prossimo futuro, di un’intensa attività interpretativa.