1. Con una decisione annunciata, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi, assegnando al legislatore il compito di regolare tutti gli aspetti connessi (Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 27 aprile 2022).
La svolta, già definita epocale, costituisce l'atto finale di un lungo percorso tracciato dalla giurisprudenza interna, in cui si è inserita quella sovranazionale, contrassegnato da plurime rimessioni alla Consulta, fino all'autorimessione, della questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli, in riferimento sia al principio di parità dei genitori, sia al diritto all'identità personale dei figli, sia alla salvaguardia dell'unità familiare.
Cade, quindi, la regola del patronimico, la cui storia millenaria di certo ne attesta radici culturali profondissime, quasi ancestrali, e come tali durissime a morire.
Questa regola – tuttora presente in Paesi dove vige la sharia (Iran, Iraq, Siria, Yemen, Giordania, Qatar, Kuwait, Libano, Turchia e Tunisia) o nei Paesi africani più poveri (Burkina-Faso, Burundi, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Senegal, Sudan e Tanzania) e ancora nelle due Coree (cfr. A. Diurni, La storia nella storia: il matronimico e l'emancipazione della donna in Europea e nel mondo, in AA.VV., La riforma del cognome in Italia. Tra diritto all'identità e promozione della parità di genere, a cura di F. Dragotto, Blonk, 2022) – era scomparsa da tempo non solo in tutti i Paese europei, ma anche nella stragrande maggioranza dei Paesi del mondo (tutta l'America latina, i Paesi di common law, la Cina, la Russia).
Quel che appare singolare nel nostro ordinamento non è solo la resistenza (fino ad oggi) di questa regola, ma anche la sua esistenza: si tratta(va) infatti di una regola così ovvia e scontata per i figli nati nel matrimonio, da non aver mai «trovato corpo in una disposizione espressa» (così Cass. 17 luglio 2004, n. 13298). Una regola, quindi, non scritta ma ritenuta “immanente” nel sistema e della cui «vigenza e forza imperativa» non si è mai dubitato (Cass. n. 13298/2004, cit. e già A. De Cupis, voce Nome e cognome, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, p. 303), in quanto «presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse» (così ancora Cass. n. 13298/2004, cit., ribadita da Cass. 26 maggio 2006, n. 12641, in quello che è stato subito segnalato come un «gigantesco obiter dictum» da E. Carbone, L'inarrestabile declino del patronimico, in Familia, 2006, p. 959), e segnatamente gli attuali artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Del resto, l'affermazione che la prevalenza del patronimico fosse una norma imperativa e non una consuetudine (in tal caso direttamente disapplicabile dal giudice se contra legem), appariva altresì chiaro dalla circostanza che il cognome non si trasmette ai figli, ma si estende ad essi ope legis.
Da decenni questa regola era oggetto di fortissime critiche, perché in palese contrasto con principi e valori dell'ordinamento aventi copertura costituzionale assoluta – l'identità personale del figlio (art. 2 Cost.) e l'uguaglianza tra uomo e donna (artt. 3 e 29) – e altresì riconosciuti dalle fonti internazionali (artt. 14 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 16, comma 1, lett. g, della Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 37/1978 e Raccomandazioni nn. 1271/1995 e 1362/1998 relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli). Tanto che più volte il nostro legislatore era stato esplicitamente invitato a intervenire, anche dalla giurisprudenza sovranazionale, per disciplinare la materia secondo nuovi criteri.
Ma paradossalmente, nonostante i numerosi disegni e proposte di legge presentati nel corso delle ultime Legislature, nessuno di essi è mai giunto ad approvazione.
2. Non è insolito che alla perdurante inerzia del legislatore ponga rimedio la giurisprudenza, sempre in prima linea – specialmente quella di merito – nel recepire le mutate istanze provenienti dal mondo reale. Il traguardo oggi raggiunto – compreso quello di “obbligare” il legislatore a intervenire – è stato il frutto di un processo lento, ultratrentennale, portato avanti dalle Corti con tenacia e impegno costanti, le cui tappe possono essere così riassunte.
Dapprima fu Corte cost. 11 febbraio 1988, n. 176 a dichiarare inammissibile la questione di legittimità sollevata nei confronti della regola del patronimico, tuttavia rilevando che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi» e altresì che «siffatta innovazione normativa (…) è una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del conditor iuris».
Quasi un passo indietro segnò Corte cost. 19 maggio 1988, n. 586, la quale affermò che «il denunciato limite derivante dall'ordinamento vigente alla uguaglianza dei coniugi non è in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela della unità della famiglia fondata sul matrimonio», ribadendo per il resto le argomentazioni contenute nella precedente ordinanza n. 176 del 1988 (entrambe a firma del medesimo redattore Luigi Mengoni). Ancora una volta la questione fu dichiarata inammissibile.
Diciott'anni dopo fu la volta di Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, la quale, richiamando le principali fonti internazionali in materia, rimarcò con forza che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».
Tuttavia, pur ritendo necessaria «una nuova valutazione della conformità della norma denunciata» dato «il lungo tempo trascorso, ed il maturarsi di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, nonché gli impegni imposti da convenzioni internazionali, e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie», la Corte rilevò che un suo intervento avrebbe richiesto una «operazione manipolativa esorbitante» dai suoi poteri, come del resto attestato «dalla stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia». Né la Corte ritenne ipotizzabile «una pronuncia di accoglimento che demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia», in considerazione del «vuoto di regole» che la caducazione della disciplina avrebbe determinato. Anche stavolta la pronuncia fu di inammissibilità, seguita a breve da Corte cost. 27 aprile 2007, n. 145, che, per mano dello stesso redattore (Finocchiaro), ne ricalcò dispositivo e motivazione.
Per rinuncia dei ricorrenti, cadde anche il tentativo della S.C. (Cass. 22 settembre 2008, n. 23934) di rimessione alle Sezioni unite al fine di verificare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata ovvero, in caso negativo, per una nuova rimessione alla Corte costituzionale. Ma in quella pronuncia – di poco successiva alle note sentenze gemelle del 2007 (Corte Cost. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349), che hanno disciplinato il rapporto dell'ordinamento italiano con la CEDU – si cominciò a valorizzare il profilo della violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., parametro che resterà presente nelle successive pronunce della Consulta del 2016 e del 2021.
3. Trascorrono ancora gli anni, si susseguono le Legislature, si moltiplicano i progetti di legge, ma nessuno di essi giunge ad approvazione. La regola presupposta e immanente nel sistema sembra quasi essa stessa sistema: passa indenne alle modifiche della disciplina del cambiamento di cognome (con l'abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396/2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'art. 89, ad opera del d.P.R. n. 54/2012), né viene toccata dalla riforma della filiazione (d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).
Neppure la condanna dell'Italia da parte della CEDU riesce a smuovere il Parlamento: nella sentenza Cusan Fazzo c. Italia, del 7 gennaio 2014, si afferma che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». Né, per la Corte di Strasburgo, tale lacuna può ritenersi compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.
Eppure, come detto, il Parlamento continua ostinatamente a non discutere le riforme in materia o, quand'anche lo fa, comunque non le approva.
Ma la pazienza della Consulta è ormai esaurita e si arriva così a Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286 (redattore Amato), che apre finalmente una breccia per abbattere l'antichissima e radicatissima regola. Ciò attraverso una più accentuata valorizzazione dell'identità personale e una rinnovata riconsiderazione del rapporto uguaglianza/unità della famiglia: quest'ultima, in passato sovente utilizzata per giustificare deroghe al principio di uguaglianza, può invece essere garantita soltanto dall'uguaglianza.
Per la prima volta, dunque, la Corte dichiara fondata la questione, ma senza riuscire ancora a mettere una pietra tombale sulla regola del patronimico.
Nella specie, infatti, la questione formulata dal remittente, e il conseguente accertamento della illegittimità della disciplina, era limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Quindi, malgrado la declaratoria di incostituzionalità, restava sempre preclusa la possibilità di trasmettere, su accordo dei genitori, il solo cognome materno, così come residuava, in assenza dell'accordo dei genitori, la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno.
Ancora una volta, la Corte invita il legislatore ad un «indifferibile intervento (…) destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità», ma, una volta ancora, nulla accade.
L'occasione di pronunciarsi arriva in relazione all'ennesima questione di legittimità sollevata dal giudice di merito, concernente nella specie la (im)possibilità di trasmettere, su accordo dei genitori, il solo cognome materno. Tre – come ormai assodato – le violazioni denunciate: dell'art. 2 Cost. (con riferimento al diritto all'identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali); degli artt. 3 e 29, comma 2, Cost. (con riferimento al diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro); dell'art. 117, comma 1, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della CDFUE, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
La Corte non si lascia scappare l'occasione e, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 (redattore sempre Amato), allarga il suo sindacato alla più ampia e pregiudiziale «questione che ha ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno», concernente la medesima disposizione impugnata (l'art. 262 cod. civ.), dovendo prevalere «l'esigenza di garantire la legalità costituzionale (…) su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia». Regolazione, peraltro, non intervenuta neppure nelle more offerte dal prolungamento del giudizio.
Si arriva così all'epilogo annunciato il 27 aprile scorso: la dichiarazione di incostituzionalità di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre.
4. In attesa del deposito della sentenza, che svelerà le specifiche modalità di intervento della Corte, e di cui sia l'ordinanza di autorimessione sia il comunicato stampa lasciano ben intendere le motivazioni, la regola ora vigente diventa quella del doppio cognome - nell'ordine concordato dai genitori - quale effetto automatico del costituirsi della filiazione, salvo che i genitori decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due (similmente al modello francese).
Tralasciando le preferenze e le critiche espresse dalla dottrina sulle varie soluzioni prospettabili (ad esempio il modello spagnolo, basato sull'attribuzione automatica del doppio cognome, senza possibilità di diverso accordo, oppure quello tedesco, basato invece sull'attribuzione di un cognome unico, scelto tra quello del padre o della madre), dato che nessuna di esse è priva di risvolti problematici, occorre considerare che l'intervento della Corte sull'art. 262 cod. civ. – quale norma operante in assenza di accordo fra i genitori sul cognome o sui cognomi da trasmettere ai figli – non può che essere «il più possibile “chirurgico”» onde scongiurare il rischio di esorbitare dalle proprie prerogative sconfinando in un terreno riservato al legislatore (M.N. Bugetti e F.G. Pizzetti, (Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli, in Fam. dir., 2021, p. 468, ove infatti si ipotizza una «sentenza parziale, di tipo addittivo, limitata unicamente ad assicurare la confluenza di entrambi i rami familiari nel cognome del figlio, in tutti i casi in cui difetti l'accordo dei genitori su una trasmissione diversa del cognome (di uno, dell'altro, o di tutti e due)»).
Di sicuro la decisione ha reso ora davvero urgente, necessario e indifferibile l'intervento del legislatore al fine di «regolare tutti gli aspetti» – tutt'altro che marginali – ad essa connessi.
Nell'immediato, lo scenario che si apre lascia spazio a non lievi criticità e incertezze.
In primo luogo, suscita perplessità il passaggio «[i]n mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico», che rischia allo stato di creare una grave incertezza, oltre che un aumento del contenzioso. Troverebbe qui applicazione l'art. 316, commi 2 e 3, cod. civ., cosicché il giudice, suggerite le determinazioni più utili, in definitiva decide chi deve decidere. Ma come individuare il genitore più idoneo alla (mera) scelta dell'ordine dei cognomi? E nell'attesa della decisione del giudice, come registrare la nascita? La si registra, salva successiva rettificazione? Non la si può registrare?
Non pare, però, che l'intervento della Corte avrebbe potuto spingersi oltre e non resta perciò che auspicare che il legislatore intervenga rapidamente stabilendo al riguardo una regola automatica (vari ddl prevedono che «in caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico», così, ad esempio, il ddl n. S. 2102).
Più in generale, tutto il meccanismo imperniato sulla trasmissione del doppio cognome non potrà funzionare se non sarà immediatamente accompagnato da regole certe, dovendo il legislatore necessariamente intervenire con una disciplina integrativa, diretta a ovviare al «rischio di eventuali disfunzioni di carattere burocratico che dalla proliferazione dei cognomi può derivare» (Corte cost. n. 586/1988, cit.).
Spetta quindi al legislatore il compito di regolare al più presto, e in modo inequivoco, aspetti quali il cognome da trasmettere a fratelli/sorelle, nonché alle successive generazioni (i vari progetti di legge prevedono tutti che i figli nati successivamente portino lo stesso cognome attribuito al primo figlio; e che il figlio, nel caso di attribuzione di doppio cognome, possa trasmettere al proprio figlio uno soltanto, a sua scelta).
Da affrontare sarà altresì la questione del codice fiscale e dei relativi costi di adeguamento per gli apparati tecnologici della pubblica amministrazione al fine di rendere automatico il procedimento di attribuzione del doppio cognome.
Nell'attesa di questi imprescindibili sviluppi, la decisione segna certamente una svolta epocale, andando a incidere su una disciplina granitica e ad altissimo impatto etico-sociale.
È decretata la morte di una regola antichissima (se non la più antica di tutte), la cui prolungata e anacronistica resistenza sembra essere dipesa non soltanto da una concezione patriarcale della famiglia, ma altresì (e soprattutto) da quell'insopprimibile bisogno umano di certezza: se la madre è socialmente identificata nel parto, il padre lo è nel cognome che il figlio assume (sulla diffusione della regola quale «forma di compensazione dell'incertezza naturale della paternità», v. di recente C. Favilli, Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 824; L. Olivero, Ancora sul cognome: due luoghi comuni e due proposte per una riforma annunciata, in Juscivile, 2021, p. 1372, e ivi ulteriori riferimenti anche alla dottrina francese).
In un'esigenza psico-sociale, prima ancora che giuridica, va quindi rinvenuta tanto l'origine della regola quanto la ragione della sua millenaria immobilità. Un'esigenza, forse, storicamente e umanamente anche comprensibile, ma ormai del tutto insensata con l'avvento del progresso scientifico, che ha reso possibile la certezza della paternità mediante analisi genetiche, e che ha portato ad un rilievo crescente e inarrestabile dell'autonomia come elemento identificativo della filiazione, aprendo appunto al superamento della “naturalità” e alla nascita di nuove forme di genitorialità “intenzionale” mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita.