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Famiglia e successioni 03.10.2017

Esigenza di tutelare l’interesse del minore impone il riconoscimento di sentenze di adozione “straniere” anche per adottanti dello stesso sesso

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Sommario:

  1. 1. La sentenza.
  2. 2. Adozioni nazionali, internazionali e straniere, tre fattispecie diverse.
  3. 3. Autorità competenti e Legge applicabile all'adozione di un minore straniero da parte di cittadini italiani residenti nello stesso Stato estero.
  4. 4. Le condizioni per il riconoscimento in Italia.
  5. 5. (Segue): Rilevanza del limite dell'ordine pubblico.
  6. 6. (Segue): I limiti derivanti dal rispetto dei principî della Convenzione de L'Aja.
  7. 7. L'esigenza di tutelare il superiore interesse del minore e la salvaguardia dello status di figlio.
 

Con la pronuncia del 7 marzo 2017 il Tribunale per i minorenni di Firenze, per la prima volta in Italia, ha riconosciuto dei provvedimenti di adozione di due minori, pronunciati da una Family Court del Regno Unito, in favore di una coppia di cittadini italiani non coniugati e dello stesso sesso, lì residenti da alcuni anni.

Si tratta di un'adozione che in Italia, ai sensi della normativa vigente, non avrebbe potuto essere pronunciata, ma che risultando conforme alla legislazione del Regno Unito, e promanando dall'autorità britannica competente, può e deve essere riconosciuta ai sensi dell'art. 36, comma 4, del nuovo testo della Legge n. 183 del 1984.

Secondo i giudici di Firenze la pronuncia non contrasta con l'ordine pubblico e, soprattutto, una volta che all'interno della famiglia adottiva si sono consolidati dei legami affettivi, il suo riconoscimento deve essere considerato rispondente al superiore interesse del minore.