Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Stato unico di filiazione.
- 3. Brevi notazioni sulle ripercussioni dell’unicità di stato dei figli in materia successoria.
- 4. Conclusioni.
Innanzi all’esplosione irrefrenabile della complessità ad ogni livello, che ha prodotto l’emersione di una pluralità di formazioni sociali, un tempo atipiche, oggi configurabili come istituzioni familiari, in cui l’enunciato normativo sembra discostarsi pericolosamente dalla realtà, il Parlamento, allineandosi agli altri ordinamenti europei, ha licenziato un provvedimento legislativo, prima facie, rivoluzionario, la l. 219 del 2012, che sancisce la definitiva equiparazione tra figli legittimi e naturali: i figli diventano finalmente tutti uguali.
Si è concluso, così, un travagliato percorso non solo giuridico, ma anche culturale e sociale, avviato con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che giunge al tanto agognato traguardo della tutela dei soggetti deboli, nel rispetto dell’effettiva parità di trattamento dei figli, indipendentemente dal fatto che la loro procreazione sia avvenuta all’interno o al di fuori del matrimonio.