CASS. CIV. - sez. II - 17 marzo 2016, n. 5324 - Al fine di presumere la natura condominiale del bene è sufficiente che esso abbia l’attitudine funzionale al godimento collettivo, non rientrando la fattispecie nell’ambito di applicazione del regime della prova proprio dell’azione di rivendicazione. Il condomino che abbia il possesso esclusivo del bene comune può diventarne proprietario per usucapione. Il condomino che afferma la proprietà esclusiva del bene deve darne prova, esibendo un titolo d’acquisto dal quale si possa desumere con certezza cessata la natura comune di esso.
Note
Diritti reali e condominio 21.09.2016
L’usucapibilità del bene “in origine” condominiale
di Benedetta Lavitola