La Cassazione interviene nella controversia tra proprietari di due distinti immobili confinanti avente ad oggetto il riconoscimento in capo ad uno di essi della avvenuta costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio. La Corte ribaltando un orientamento ormai consolidato ha chiarito esplicitamente che all'interno dell'ordinamento giuridico italiano non vi sono ostacoli al riconoscimento di una servitù di parcheggio e, pertanto, la costituzione di tale diritto reale di godimento su cosa altrui non è precluso dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1027 c.c.